
La destinazione d’uso urbanistica di un'area è la funzione o il complesso di funzioni ammesse dagli strumenti di pianificazione (Legge regionale 11/03/2005, n. 12, art. 51, com. 1). La destinazione d'uso di un edificio o di una unità immobiliare è quella risultante dallo stato legittimo determinato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 9-bis.
La destinazione d’uso qualificante è quella principale. Qualsiasi ulteriore destinazione d’uso che integri, renda possibile la destinazione d’uso principale o sia prevista dallo strumento urbanistico generale a titolo di pertinenza o custodia è di tipo complementare, accessoria o compatibile.
Le destinazioni principali, complementari, accessorie o compatibili possono coesistere senza limitazioni percentuali. È anche possibile passare dall'una all'altra rispettando la Legge regionale 11/03/2005, n. 12, art. 51, com. 1. Fanno eccezione le destinazioni eventualmente escluse dal Piano di Governo del Territorio (PGT).